Ma cos’è questa storia dell’articolo 70?

Semplice, semplice. Senza giri di parola, perché mica per ogni cosa bisogna fare una solfa infinita. L’articolo 70 dell’attuale Costituzione e della riforma in votazione il 4 dicembre descrive chi esercita la funzione legislativa, cioè chi fa le leggi.

Nella Costituzione in vigore l’articolo 70 recita:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

In quella nuova:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.

Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati

E tu mi dirai: eccheccazzo. Solo nove parole in un caso e una spataffiata incomprensibile nell’altro.

Adesso però chiudi gli occhi e prendi fiato. Il tuo numero di cazzate quotidiane lo hai appena esaurito.

Perché se anche tu ti credi Steve Jobs e pensi di poter rimandare il contratto al mittente, cioè all’IBM nel caso di Jobs, con la supponenza di chi dice al gigante dell’informatica “io un contratto con più di un foglio non lo firmo” sei libero di farlo. La propaganda sta lì apposta per aiutarti a sentirti anche fico mentro lo fai. Ma qui stiamo parlando della Costituzione e di una cosa semplice semplice che si chiama logica.

Prova a ragionare insieme a me e ripeti: se due cose fanno la stessa cosa, una volta che hai descritto cosa fanno ti basterà dire che la seconda fa lo stesso che fa la prima, no? Ecco, è quello che succede nell’attuale Costituzione. Se invece vuoi che la seconda cosa faccia delle cose che la prima non fa, o ne faccia meno, o queste e quelle le faccia diversamente, beh, mi spiace ma ti toccherà dire come, cosa e quando farà le cose che deve fare.

Ecco, basta. Se proprio proprio, a questo punto, parliamo di cosa fa e non fa il Senato, se sia giusto, funzionale, adeguato o no. Ma per cortesia basta con sta storia dell’articolo 70 più o meno lungo, di quanto è scritto male, fumo negli occhi di cui nessuno ha bisogno. Grazie.